RegolamentoCapo VI

Art. 39

P e n a l i t à

In vigore dal 29 lug 1995
1. L'appaltatore è soggetto a penalità: quando esegua le lavorazioni posteriormente al termine stabilito per la consegna; quando ripresenti o sostituisca con ritardo gli oggetti confezionati o riparati. 2. La penalità è applicata progressivamente, in detrazione dell'importo dovuto, nelle seguenti proporzioni: per il ritardo da 1 a 10 giorni, 2 per cento; per il ritardo da 11 a 20 giorni, 4 per cento; per il ritardo da 21 a 30 giorni, 6 per cento; per il ritardo da 31 a 40 giorni, 8 per cento; per il ritardo da 41 giorni ed oltre, 10 per cento. 3. Qualora l'appaltatore consegni la merce nei primi quattro giorni di ciascuna decade si applica la penalità prevista per la decade di ritardo precedente e, se la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna, non sarà applicata alcuna penalità. 4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione è cumulabile.
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P e n a l i t à (Art. 39 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo