Regolamento›Capo V
Art. 35
Giudizio di appello
In vigore dal 29 lug 1995
1. Ferme restando tutte le prescrizioni riguardanti i ritardi nelle consegne, la commissione di appello, qualora sia impossibile correggere le lavorazioni ma gli oggetti presentati siano ritenuti idonei sotto il profilo estetico e funzionale, si pronuncierà per l'accettazione con sconto sull'importo del compenso dovuto.
2. In caso di conferma di rifiuto di lavorazioni eseguite con materie prime dell'Amministrazione, i manufatti sono lasciati a disposizione dell'Amministrazione stessa, che li conteggia a prezzo di stima secondo l'uso che potrà farne, addebitando all'appaltatore ogni conseguente danno.
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