Regolamento›Capo V
Art. 32
C o l l a u d i
In vigore dal 29 lug 1995
1. I lavori eseguiti dalle imprese appaltatrici dei servizi sono sottoposti a collaudo.
2. I collaudi sono eseguiti, secondo le prescrizioni contrattuali e con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia, da parte di commissioni nominate:
dal comandante, per i servizi prestati presso enti e distaccamenti;
dal direttore di commissariato per i collaudi delle confezioni di vestiario di serie a carattere industriale.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-32