RegolamentoCapo IV

Art. 29

Esercizio di attività privata

In vigore dal 29 lug 1995
1. L'attività esercitata dall'appaltatore per terzi non deve pregiudicare la regolarità e la puntualità delle prestazioni che egli deve all'Amministrazione militare. 2. È fatto divieto all'appaltatore di eseguire nell'ambito dei locali e pertinenze dell'Amministrazione militare qualsiasi lavoro estraneo a quello ordinatogli dall'Amministrazione militare medesima, pena la risoluzione del contratto, qualora l'appaltatore non receda dalla sua attività, malgrado le diffide ricevute.
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