Regolamento›Capo IV
Art. 30
Colli di riparazione
In vigore dal 29 lug 1995
1. L'appaltatore del servizio delle calzature è tenuto a sostituire, almeno una volta all'anno e senza compenso di sorta, le parti di cuoio contenute nei colli di riparazione da calzolaio, ove previsti, negli enti o distaccamenti presso i quali presti servizio, con altrettante nuove di più recente fabbricazione da collaudarsi da apposita commissione, qualora il materiale sostituito non sia di proprietà dell'Amministrazione.
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