RegolamentoCapo IV

Art. 27

Prestazioni eccezionali

In vigore dal 29 lug 1995
1. Nel caso di confezioni di vestiario di serie a carattere industriale, quando contingenti necessità di lavorazione eccedano la potenzialità dello stabilimento dell'impresa appaltatrice del servizio, ubicato come prescritto dall', l'Amministrazione può autorizzare l'esecuzione dei lavori presso altri stabilimenti dell'impresa assuntrice ubicati sul territorio nazionale.
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Prestazioni eccezionali (Art. 27 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo