RegolamentoCapo II

Art. 7

Lettera di invito

In vigore dal 29 lug 1995
1. Le ditte invitate a presentare offerte devono attenersi a quanto loro reso noto con la lettera d'invito che, oltre a contenere le condizioni d'oneri generali e speciali, deve indicare specificatamente: a) oggetto dell'appalto; b) enti e distaccamenti presso i quali devono essere effettuati i servizi; c) prezzo base e modalità dell'offerta; d) modalità, tempi di costituzione ed ammontare: del deposito provvisorio; della cauzione definitiva; della cauzione a garanzia delle materie prime quando siano previste a carico dell'Amministrazione; e) documenti da prodursi in sede di gara e/o di sottoscrizione del contratto; f) la durata del contratto; g) ogni altra indicazione, previsione o vincolo non in contrasto con la vigente normativa che l'Amministrazione militare, in via di autotutela, intenda stabilire. 2. Nella lettera di invito deve essere espresso il divieto di partecipazione per quelle ditte individuali il cui titolare raggiunga il limite di età lavorativo previsto dalla legge nel corso dell'anno in cui è indetta la gara. Deve essere precisato, inoltre, se l'Amministrazione intende far eseguire il servizio nei propri locali attrezzati a cura e spese dell'impresa assuntrice, oppure presso il laboratorio o lo stabilimento dell'impresa stessa; in tal caso, il laboratorio o lo stabilimento devono essere ubicati nella provincia dove ha sede il presidio o l'ente militare interessato. 3. L'impresa che intende partecipare all'appalto del servizio confezione vestiario di serie a carattere industriale deve produrre una dichiarazione, controfirmata dal funzionario incaricato, di aver preso visione, presso l'ente dell'Amministrazione indicato nella lettera d'invito, delle modellazioni, dei conti di costruzione e dei campioni ufficiali degli oggetti di vestiario in appalto. Ove previsto dalla lettera di invito, qualora disponibili, campioni, modelli o disegni potranno essere ceduti a pagamento alle imprese che ne facciano richiesta. 4. L'autorità appaltante può, a suo documentato giudizio, escludere dalla gara qualsiasi impresa.
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