RegolamentoCapo II

Art. 5

Partecipazione alle gare

In vigore dal 29 lug 1995
1. Alle gare di appalto dei servizi delle confezioni e delle riparazioni vestiario e calzature per il personale avente diritto di enti e distaccamenti di uno o più presidi militari della stessa Regione militare od aerea o Dipartimento militare marittimo possono partecipare le imprese del settore, iscritte negli elenchi periferici degli organi di commissariato militare interessati all'esigenza, nonché quelle che ne facciano richiesta, qualora ritenute idonee dall'Amministrazione secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia. 2. Alle gare di appalto del servizio della confezione del vestiario di serie a carattere industriale il personale avente diritto delle Regioni militari od aeree o Dipartimenti militari marittimi possono partecipare le imprese del settore, iscritte nell'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa per una potenzialità produttiva rispondente alla richiesta del bando di gara ed in possesso della licenza di pubblica sicurezza per la confezione di vestiario militare. 3. Alle suddette gare va data pubblicità con pubblicazione dei relativi bandi su almeno due quotidiani fatte salve diverse prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.
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