Regolamento confezione e manutenzione oggetti di vestiario e di equipaggiamento›Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 lug 1995
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE E DI CONDIZIONI GENERALI D'ONERI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI CONFEZIONE E MANUTENZIONE DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.
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Ambito di applicazione
1. I servizi delle confezioni e delle riparazioni di vestiario e di calzature, compresa la confezione di vestiario di serie a carattere industriale, da eseguirsi in favore del personale dell'Amministrazione della difesa avente diritto, sono regolati dalle presenti condizioni generali d'oneri.
2. Esse sono parte integrante dei contratti di appalto dei servizi e devono essere esplicitamente richiamate in tali contratti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-rce-1