Regolamento›Capo I
Art. 3
Competenza
In vigore dal 29 lug 1995
1. All'appalto dei servizi si provvede, secondo i casi, a pubblico incanto, ad appalto concorso, a licitazione privata o a trattativa privata, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.
2. È in facoltà dell'Amministrazione di modificare in qualunque momento l'oggetto contrattuale senza che l'appaltatore del servizio possa sollevare eccezioni. I relativi prezzi da determinarsi con gli stessi criteri adottati per la definizione dei compensi di cui al precedene , sono soggetti allo stesso sconto convenuto in sede contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-3