Regolamento›Capo II
Art. 6
Elenchi periferici ed albo fornitori
In vigore dal 29 lug 1995
1. Negli elenchi periferici vengono iscritte in conformità alla normativa emanata in materia dall'Ufficio centrale per gli allestimenti militari, a domanda, quelle imprese che dispongano di laboratorio convenientemente attrezzato con macchinari tecnicamente e numericamente idonei e la cui capacità tecnica l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, anche con l'esecuzione di prove pratiche di lavorazione. Sono dispensate da tale prova quelle imprese che alla data di approvazione delle presenti condizioni generali già rivestono l'incarico di appaltatrici del servizio.
2. Nell'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa vengono iscritte le imprese che ne fanno domanda, secondo quanto contemplato dalle vigenti disposizioni in materia, emanate dall'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.
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