RegolamentoCapo II

Art. 9

C a u z i o n e

In vigore dal 29 lug 1995
1. Non è consentito l'esonero dal versamento della cauzione. 2. La cauzione provvisoria per concorrere alla gara deve essere contenuta nei limiti del 5% del valore presunto del contratto. 3. La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione della prestazione contrattuale deve essere ragguagliata al 10% del valore del contratto. Tale cauzione è ridotta al 5% per il servizio confezione e riparazione calzature. 4. La cauzione a garanzia delle materie prime di proprietà dell'Amministrazione è definita di volta in volta sulla base delle disposizioni in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo