Regolamento›Capo II
Art. 9
C a u z i o n e
In vigore dal 29 lug 1995
1. Non è consentito l'esonero dal versamento della cauzione.
2. La cauzione provvisoria per concorrere alla gara deve essere contenuta nei limiti del 5% del valore presunto del contratto.
3. La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione della prestazione contrattuale deve essere ragguagliata al 10% del valore del contratto. Tale cauzione è ridotta al
5% per il servizio confezione e riparazione calzature.
4. La cauzione a garanzia delle materie prime di proprietà dell'Amministrazione è definita di volta in volta sulla base delle disposizioni in vigore.
Storico versioni
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