RegolamentoCapo III

Art. 14

Ordini di lavoro

In vigore dal 29 lug 1995
1. I lavori di confezione o di riattamento degli oggetti esistenti nei magazzini sono disposti dalla direzione di commissariato. 2. I lavori di riparazione degli oggetti in distribuzione sono disposti dai comandanti dei singoli enti e distaccamenti.
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Ordini di lavoro (Art. 14 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo