Regolamento›Capo III
Art. 14
Ordini di lavoro
In vigore dal 29 lug 1995
1. I lavori di confezione o di riattamento degli oggetti esistenti nei magazzini sono disposti dalla direzione di commissariato.
2. I lavori di riparazione degli oggetti in distribuzione sono disposti dai comandanti dei singoli enti e distaccamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-14