RegolamentoCapo III

Art. 19

Esecuzione in economia

In vigore dal 29 lug 1995
1. Qualora non sia applicabile o non conveniente, a giudizio dell'Amministrazione, la norma di cui al comma 1 dell', particolarmente nei casi di temporanea dislocazione dei reparti per qualsiasi causa fuori della sede stanziale anche al di fuori del territorio nazionale, il servizio delle riparazioni potrà essere eseguito in economia da imprese locali. 2. Nessuna indennità è dovuta all'appaltatore.
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