Regolamento›Capo III
Art. 19
Esecuzione in economia
In vigore dal 29 lug 1995
1. Qualora non sia applicabile o non conveniente, a giudizio dell'Amministrazione, la norma di cui al comma 1 dell', particolarmente nei casi di temporanea dislocazione dei reparti per qualsiasi causa fuori della sede stanziale anche al di fuori del territorio nazionale, il servizio delle riparazioni potrà essere eseguito in economia da imprese locali.
2. Nessuna indennità è dovuta all'appaltatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-19