RegolamentoCapo III

Art. 17

Osservanza di norme e regolamenti

In vigore dal 29 lug 1995
1. Per il ritiro ed il taglio delle materie prime occorrenti per le confezioni, per le riparazioni, per l'introduzione in magazzino degli oggetti confezionati e riparati e, infine, per tutto quanto attiene all'adempimento delle proprie attività l'appaltatore del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni che sono o saranno stabilite per l'esecuzione dei servizi.
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Osservanza di norme e regolamenti (Art. 17 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo