Regolamento›Capo III
Art. 15
Variazioni di forza
In vigore dal 29 lug 1995
1. L'impresa appaltatrice del servizio deve sempre provvedere alle lavorazioni previste in contratto comprese le eventuali aggiunte e varianti di cui all' che le siano ordinate, qualunque sia la forza dell'ente. Non ha diritto ad indennizzi per qualunque variazione della forza in aumento od in diminuzione.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-15