Regolamento›Capo III
Art. 18
Reparti fuori sede
In vigore dal 29 lug 1995
1. A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore sarà tenuto a prestare la propria opera in favore dei reparti di qualunque Forza armata, distaccati, di passaggio od in esercitazione ed anche di quelli di stanza nella stessa sede se rimasti per qualsiasi causa privi di assuntore, per tutta la durata dell'esigenza o per il tempo necessario all'esperimento dell'appalto.
2. In caso di più imprese appaltatrici nell'ambito del presidio, l'Amministrazione si rivolgerà all'impresa contrattualmente obbligata al minor prezzo. In caso di parità, sarà preferita la ditta che effettua il servizio per il minor numero complessivo di militari.
3. Il servizio deve essere disimpegnato sulla base della stessa percentuale di sconto e delle altre condizioni stabilite nel contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-18