RegolamentoCapo III

Art. 20

Mobilitazione

In vigore dal 29 lug 1995
1. In caso di mobilitazione, l'appaltatore deve, a richiesta, assicurare il servizio sia di giorno sia di notte nelle operazioni per la vestizione dei richiamati e l'equipaggiamento dei reparti. 2. In detta circostanza e ad operazioni compiute, deve essergli corrisposto il compenso che sarà determinato dal Ministero tenuto conto degli stessi parametri posti a base delle tariffe maggiorate degli ulteriori elementi connessi alla contingenza (lavoro notturno, straordinario, ecc.).
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Mobilitazione (Art. 20 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo