Regolamento›Capo III
Art. 16
Materie prime
In vigore dal 29 lug 1995
1. A cura e spese dell'appaltatore, personalmente o tramite personale autorizzato alle sue dipendenze, le materie prime previste a carico dell'Amministrazione e gli oggetti che devono essere riparati sono prelevati dal magazzino del commissariato o dell'ente o distaccamento e, dopo la confezione o la riparazione, ad essi riconsegnati insieme alle materie prime residue.
2. Le materie prime e gli accessori strettamente occorrenti per le lavorazioni, previsti a carico dell'appaltatore, possono essere ceduti a pagamento dall'Amministrazione.
3. Il prezzo di cessione è quello stabilito dal Ministero.
4. Dell'impiego delle materie prime cedute l'appaltatore può essere in qualunque momento chiamato a renderne conto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-16