RegolamentoCapo III

Art. 16

Materie prime

In vigore dal 29 lug 1995
1. A cura e spese dell'appaltatore, personalmente o tramite personale autorizzato alle sue dipendenze, le materie prime previste a carico dell'Amministrazione e gli oggetti che devono essere riparati sono prelevati dal magazzino del commissariato o dell'ente o distaccamento e, dopo la confezione o la riparazione, ad essi riconsegnati insieme alle materie prime residue. 2. Le materie prime e gli accessori strettamente occorrenti per le lavorazioni, previsti a carico dell'appaltatore, possono essere ceduti a pagamento dall'Amministrazione. 3. Il prezzo di cessione è quello stabilito dal Ministero. 4. Dell'impiego delle materie prime cedute l'appaltatore può essere in qualunque momento chiamato a renderne conto.
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Materie prime (Art. 16 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo