Regolamento›Capo II
Art. 12
Durata del contratto
In vigore dal 29 lug 1995
1. La durata del contratto è di un anno coincidente con l'anno finanziario. Potrà, pertanto, essere previsto che, con il consenso espresso delle parti, lo stesso possa essere rinnovato di anno in anno, per un massimo di quattro anni.
2. A richiesta dell'Amministrazione, il contratto venuto a scadenza può essere prorogato di mese in mese, per un massimo di quattro mesi.
3. L'appalto assunto da una ditta individuale presso enti e distaccamenti cessa comunque entro il 31 dicembre dell'anno di compimento da parte dell'appaltatore dell'età prevista dalla legge quale limite massimo dell'età lavorativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-12