Regolamento›Capo III
Art. 21
Soppressione di ente o distaccamento
In vigore dal 29 lug 1995
1. Qualora il contratto sia stipulato a favore di un solo ente o distaccamento, e questo venga soppresso o cambi di sede, il contratto si intende in pieno diritto risolto. Tuttavia, nel caso di cambio di sede, è in facoltà dell'Amministrazione di confermare in servizio l'appaltatore, qualora questi chieda di seguire l'ente o distaccamento nella nuova sede alle stesse condizioni contrattuali.
2. Se il mutamento di sede avviene in conseguenza di cambio di guarnigione con altro ente o distaccamento, il contratto continua ad aver vigore con l'ente o distaccamento subentrante alla regolare scadenza.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-21