RegolamentoCapo III

Art. 21

Soppressione di ente o distaccamento

In vigore dal 29 lug 1995
1. Qualora il contratto sia stipulato a favore di un solo ente o distaccamento, e questo venga soppresso o cambi di sede, il contratto si intende in pieno diritto risolto. Tuttavia, nel caso di cambio di sede, è in facoltà dell'Amministrazione di confermare in servizio l'appaltatore, qualora questi chieda di seguire l'ente o distaccamento nella nuova sede alle stesse condizioni contrattuali. 2. Se il mutamento di sede avviene in conseguenza di cambio di guarnigione con altro ente o distaccamento, il contratto continua ad aver vigore con l'ente o distaccamento subentrante alla regolare scadenza.
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Soppressione di ente o distaccamento (Art. 21 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo