RegolamentoCapo III

Art. 23

Vigilanza sulle lavorazioni

In vigore dal 29 lug 1995
1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento e per il tempo ritenuto necessario, controlli di lavorazione presso il laboratorio o presso lo stabilimento dell'impresa appaltatrice. 2. L'appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione alle disposizioni della commissione o dell'ufficiale di vigilanza concernenti l'eliminazione dagli oggetti in confezione od in riparazione di particolari non conformi alle prescrizioni. 3. Tale obbligo non dà luogo, per l'impresa, ad alcun diritto alla modifica dei termini stabiliti per la consegna dei manufatti.
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Vigilanza sulle lavorazioni (Art. 23 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo