RegolamentoCapo IV

Art. 25

Collaboratori

In vigore dal 29 lug 1995
1. L'appaltatore deve servirsi esclusivamente di operai per i quali l'Amministrazione, quando il servizio venga svolto in laboratori situati all'interno di strutture militari, abbia espresso il proprio gradimento. 2. L'appaltatore e le persone cui egli affida l'esecuzione dei lavori devono serbare un contegno corretto verso il personale dell'Amministrazione e mantenere un comportamento riservato. 3. Qualunque grave inosservanza di questi doveri da parte dell'appaltatore,e qualunque grave infrazione alle norme di cui agli possono dar luogo, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, all'immediata risoluzione del contratto stesso ed alla confisca della cauzione. 4. Se la mancanza è compiuta dai dipendenti dell'appaltatore, questi ha l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sostituirli con altri graditi alla stessa.
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