Regolamento›Capo IV
Art. 24
Continuità del servizio
In vigore dal 29 lug 1995
1. L'appaltatore deve essere sempre nelle condizioni di poter far fronte ad ogni esigenza del servizio, che non deve subire soluzioni di continuità.
2. In caso di temporaneo impedimento dell'appaltatore, qualora titolare di un'impresa individuale, il suo eventuale sostituto deve essere di gradimento dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-24