RegolamentoCapo IV

Art. 24

Continuità del servizio

In vigore dal 29 lug 1995
1. L'appaltatore deve essere sempre nelle condizioni di poter far fronte ad ogni esigenza del servizio, che non deve subire soluzioni di continuità. 2. In caso di temporaneo impedimento dell'appaltatore, qualora titolare di un'impresa individuale, il suo eventuale sostituto deve essere di gradimento dell'Amministrazione.
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Continuità del servizio (Art. 24 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo