RegolamentoCapo III

Art. 22

Notificazione dei casi di forza maggiore

In vigore dal 29 lug 1995
1. L'appaltatore deve partecipare per iscritto all'ente appaltante e all'ente o al distaccamento incaricato dell'esecuzione del servizio, entro il termine di giorni tre, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto od avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del servizio. 2. Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a giustificazione degli eventuali ritardi se non sia stato partecipato nel termine stabilito dal precedente comma. 3. Allorquando le ragioni addotte siano ritenute attendibili e non siano addebitabili all'appaltatore, i termini di consegna possono essere prorogati, salva ulteriore ed eventuale acquisizione di altra documentazione da parte dell'Amministrazione, per il tempo intercorrente tra l'inizio e la cessazione del fatto impeditivo all'adempimento del servizio.
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Notificazione dei casi di forza maggiore (Art. 22 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo