Art. 24 · Continuità del servizio
RegolamentoCapo IV

Art. 24

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Continuità del servizio

In vigore dal 29 lug 1995
1. L'appaltatore deve essere sempre nelle condizioni di poter far fronte ad ogni esigenza del servizio, che non deve subire soluzioni di continuità. 2. In caso di temporaneo impedimento dell'appaltatore, qualora titolare di un'impresa individuale, il suo eventuale sostituto deve essere di gradimento dell'Amministrazione.
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urn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-24