Art. 14 · Ordini di lavoro
RegolamentoCapo III

Art. 14

14 / 47

Ordini di lavoro

In vigore dal 29 lug 1995
1. I lavori di confezione o di riattamento degli oggetti esistenti nei magazzini sono disposti dalla direzione di commissariato. 2. I lavori di riparazione degli oggetti in distribuzione sono disposti dai comandanti dei singoli enti e distaccamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-14