Regolamento›Capo IV
Art. 31
Modellazioni
In vigore dal 29 lug 1995
1. Le modellazioni necessarie per la confezione degli oggetti di vestiario devono essere tratte a cura e spese dell'impresa da quelle approvate dall'Amministrazione.
2. La copia deve recare il visto di approvazione dell'autorità appaltante.
3. Nei casi di alterazione non autorizzata della modellazione, che potrebbero determinare difetti di confezione, si applica la disciplina dell' delle presenti condizioni generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-31