Regolamento›Capo VI
Art. 42
F r o d e
In vigore dal 29 lug 1995
1. Nel caso in cui l'appaltatore tenti di far contabilizzare a profitto proprio lavori non eseguiti o diversi da quelli eseguiti, come nel caso di inadempienza per frode anche parziale, indipendentemente dalle eventuali conseguenze penali l'Amministrazione, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, procederà a risolvere il contratto, a confiscare la cauzione ed a richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
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