RegolamentoCapo V

Art. 38

Cessione di credito

In vigore dal 29 lug 1995
1. È vietata qualunque forma di cessione a terzi del credito dell'appaltatore verso l'Amministrazione senza il consenso di questa. L'appaltatore deve far tenere all'Amministrazione copia legale dell'atto di cessione, il quale non avrà effetto se non dopo la notifica dell'approvazione dell'Amministrazione militare.
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