Regolamento›Capo VI
Art. 40
Esecuzione in danno
In vigore dal 29 lug 1995
1. Scaduto infruttuosamente il termine fissato per la consegna dei lavori, compresa la eventuale dilazione che l'Amministrazione può concedere, in relazione alle esigenze, nei casi riconosciuti di forza maggiore, l'autorità che ha approvato il contratto, indipendentemente dall'applicazione delle penalità sopra indicate e dal risarcimento dei danni per le materie prime o manufatti di proprietà della stessa Amministrazione non restituiti o danneggiati ha facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, lo scioglimento del contratto stesso e di far eseguire, a conto e rischio dell'appaltatore, i lavori ordinati e non eseguiti, senza che occorra avviso preventivo di costituzione in mora o di giudiziale diffidamento.
2. L'eventuale economia che ne derivasse resterà a vantaggio dell'Amministrazione.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-40