Regolamento›Capo V
Art. 36
Pagamento
In vigore dal 29 lug 1995
1. Di volta in volta che i lavori sono consegnati e collaudati ed accettati, ne sarà ordinato il pagamento ai prezzi contrattuali con deduzione degli eventuali sconti convenuti e penalità.
2. Il pagamento delle riparazioni sarà eseguito alla fine di ciascun mese.
3. Trascorsi sei mesi dalla liquidazione, l'appaltatore decade da ogni diritto di elevare contestazioni, ma egli è sempre responsabile verso l'Amministrazione di ogni irregolarità o danno che anche in prosieguo di tempo venisse a risultare a lui imputabile in dipendenza di precedenti lavori o provviste o di infrazioni alle clausole contrattuali.
Storico versioni
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