Regolamento›Capo V
Art. 34
Facoltà di appello
In vigore dal 29 lug 1995
1. Avverso le decisioni della commissione, l'appaltatore può, entro cinque giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse, presentare ricorso d'appello scritto, con allegata copia della delibera contestata, motivando le proprie ragioni.
2. Il ricorso va presentato al comandante, per il servizio prestato presso enti o distaccamenti e al direttore di commissariato per il servizio di confezione di vestiario di serie a carattere industriale.
3. Le commissioni di appello sono nominate dal comandante dell'ente o distaccamento o dal direttore di commissariato e dagli stessi rispettivamente presiedute.
Storico versioni
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