Regolamento›Capo V
Art. 33
Decisioni delle commissioni
In vigore dal 29 lug 1995
1. Le commissioni controllano che i lavori siano eseguiti con la diligenza e l'esattezza richieste dall'Amministrazione; che non siano state alterate nè le dimensioni nè le fogge prescritte; che i manufatti siano in tutto rispondenti ai campioni ufficiali; che le materie prime fornite dall'appaltatore siano per tipo e qualità conformi alle prescrizioni.
2. Nel caso di accertata non conformità dei lavori alle richieste dell'Amministrazione, la commissione pronuncia un giudizio di:
rivedibilità, se le difformità sono eliminabili con un intervento più oculato da parte dell'appaltatore;
rifiuto, quando i lavori non rispondano alle prescrizioni e non è possibile correggere o rifare le lavorazioni.
3. Le dicisioni della commissione sono immediatamente comunicate all'appaltatore.
4. In caso di rivedibilità è assegnato un termine per la reintroduzione dei manufatti, pari alla metà del termine originariamente stabilito.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-33