Regolamento›Capo VI
Art. 41
Negligenza ripetuta
In vigore dal 29 lug 1995
1. Quando l'appaltatore abbia ripetutamente mal eseguito i lavori affidatigli (che perciò gli siano stati rifiutati) od abbia abitualmente dato prova di negligenza, malgrado diffida espressa al riguardo, l'autorità che ha approvato il contratto può dichiarare, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senz'altro risolto il contratto stesso senza pregiudizio del risarcimento dei danni e dell'applicazione delle penalità in cui l'appaltatore fosse incorso per inadempienza degli obblighi contrattuali assunti.
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-41