RegolamentoCapo VI

Art. 44

Recupero crediti

In vigore dal 29 lug 1995
1. L'ammontare delle penalità, l'eventuale maggiore spesa nel caso di riparazioni o confezioni eseguite per conto e rischio dell'appaltatore nonché l'ammontare di eventuali danni e qualunque altra somma da lui dovuta all'Amministrazione verranno dedotti dai suoi crediti verso l'Amministrazione stessa e, ove essi non esistano o siano insufficienti ovvero l'Amministrazione non possa altrimenti essere soddisfatta di quanto le spetta, essa si rivarrà sulla cauzione e, se del caso, anche con azione sui beni mobili ed immobili dell'impresa.
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Recupero crediti (Art. 44 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo