Art. 1
In vigore dal 29 lug 1995
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l' del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1934 con il quale sono state approvate le condizioni generali d'oneri per la confezione e riparazione a tariffa del vestiario e delle calzature dei sottufficiali e della truppa;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l' della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attività contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 maggio 1995
Il Ministro: CORCIONE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1995
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 74
Storico versioni
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