RegolamentoCapo VII

Art. 45

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In vigore dal 29 lug 1995
1. Se nel corso del contratto l'appaltatore titolare di impresa individuale muore, è in facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto o di farlo continuare fino alla sua regolare scadenza con gli eredi, i quali dovranno designare una persona di loro fiducia che, oltre ad avere i requisiti richiesti per disimpegnare il servizio, sia bene accetta all'Amministrazione. 2. L'Amministrazione può consentire, a domanda, agli eredi la continuazione del rapporto contrattuale in surrogazione del defunto per un periodo non superiore ad anni tre, e comunque entro il periodo massimo di rinnovo del contratto stipulato, purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) stato di bisogno; b) consenso per atto pubblico degli eredi; c) idoneità fisica e tecnica; d) nulla-osta annuale del comandante dell'ente o del distaccamento. 3. La domanda deve essere inoltrata di anno in anno all'autorità che ha approvato il contratto.
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