RegolamentoCapo VI

Art. 43

Subappalto

In vigore dal 29 lug 1995
1. Non è permesso il subappalto sotto pena di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni.
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Subappalto (Art. 43 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.) — Testo vigente | Portale Normativo