Art. 37 · Sospensione dei pagamenti
RegolamentoCapo V

Art. 37

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Sospensione dei pagamenti

In vigore dal 29 lug 1995
1. A maggior garanzia dei propri diritti, l'Amministrazione può sospendere, ove lo ritenga necessario e nella misura che ravvisi conveniente, i pagamenti all'appaltatore e non procedere ad alcuna liquidazione finché egli non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali e senza che per tale fatto egli possa pretendere alcuna corresponsione di interessi.
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urn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-05-04;279#art-r-37