Capo II

Art. 12

Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti

In vigore dal 6 ott 1995
1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che, ai sensi dell', comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all', comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in qualità di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.
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Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti (Art. 12 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo