Capo II
Art. 12
Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti
In vigore dal 6 ott 1995
1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che, ai sensi dell', comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all', comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in qualità di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.
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