Capo III
Art. 17
Corsi di lingua
In vigore dal 15 gen 2016
1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza territoriale degli istituti, anche presso università.
2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non è consentita o è considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo contratto deve però essere comunque previsto il controllo didattico dell'istituto.
3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti possono utilizzare per la funzione docente, oltre al proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonché personale docente di ruolo in servizio nelle sedi dei corsi, anche se in organico presso altre istituzioni scolastiche, culturali o universitarie, che non abbiano orario completo. Gli istituti hanno altresì la facoltà di utilizzare all'uopo, sia per la docenza che per lo svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie connesse con i corsi stessi, persone di cittadinanza italiana o straniera secondo quanto previsto nell' del presente regolamento.
4. Tranne per i corsi nelle università, i corsi sono a pagamento per i partecipanti, fatto salvo quanto previsto dall', comma 1. La relativa retta è calcolata tenuto conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei Paesi della Comunità europea operanti sul posto e dell'opportunità che i proventi dei corsi in questione siano di regola almeno pari al loro costo complessivo, ivi compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo necessario. Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-17