Capo III
Art. 18
Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani
In vigore dal 15 gen 2016
1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri purchè, in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana.
2. Una quota... dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario può essere destinata a riconoscimenti a personalità o a premi di studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana.
3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con istituzioni universitarie e culturali locali per contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane delle biblioteche delle istituzioni stesse.
4. Gli istituti possono altresì stipulare contratti di edizione secondo la normativa locale o quella italiana, a seconda della residenza della controparte, sia in veste di editore che di autore.
Qualora l'istituto intervenga nel contratto come editore o come coeditore, le spese complessive relative per ogni singolo anno, anche in caso di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo indicate nel bilancio di previsione e nei successivi assestamenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-18