Capo III
Art. 16
Servizi di traduzione
In vigore dal 15 gen 2016
1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.
2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l', comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-16