Capo III

Art. 14

Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi

In vigore dal 15 gen 2016
1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi. 2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonché di noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne dell'istituto. 3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel regolamento della biblioteca, in mancanza di restituzione, gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso in cui sia vietato dalla normativa locale. 4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che può essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto.

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Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi (Art. 14 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo