Capo II

Art. 10

Attività dei direttori e degli addetti

In vigore dal 15 gen 2016
Attività dei direttori e degli addetti... 1. I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall' della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalità istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale assegnazione può essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze dell'istituto. 3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla propria attività e la rimette al direttore, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto. 3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.

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urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-10

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