Titolo I›Capo I
Art. 7
Comitati di collaborazione culturale
In vigore dal 6 ott 1995
1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.
2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attività degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attività degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall' della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-7