Titolo I›Capo I
Art. 4
Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti
In vigore dal 6 ott 1995
Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale
degli istituti
1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una più efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito.
2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-4