Titolo ICapo I

Art. 4

Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti

In vigore dal 6 ott 1995
Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti 1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una più efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito. 2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.
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