Titolo I›Capo I
Art. 1
Applicabilità del presente regolamento
In vigore dal 6 ott 1995
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Considerata la necessità di emanare, sulla base di quanto previsto dall', commi 3 e 7 della suddetta legge, il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura, che disciplini anche le modalità di gestione dei fondi di scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti stessi;
Visto l', comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 7 marzo 1995;
Considerata l'opportunità di far coincidere l'operatività dei fondi scorta di cui al titolo IV del regolamento con la scadenza dell'autorizzazione al ricorso al credito bancario da parte degli istituti di cultura, di cui all', comma 12, della suddetta legge 22 dicembre 1990, n. 401;
A D O T T A:
il seguente regolamento:
.
Applicabilità del presente regolamento
1. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell' del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell' della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 401/1990, reca: "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero".
- Il comma 3 dell' della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-1