Titolo I›Capo I
Art. 5
Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti
In vigore dal 15 gen 2016
1. Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall', comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed all'organizzazione nel suo complesso nonché con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive.
2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività degli istituti con riferimento alle specifiche situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui gli istituti si trovino in città in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente.
2-bis. Per gli istituti che operano in più Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-5